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Materiale di moltiplicazione della vite

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l’identità varietale e clonale, nonché l’assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l’utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Fino all’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti da suddetto decreto (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto) continuano però a trovare applicazione le disposizioni previgenti (Art. 38 D.Lgs. 16). 

I Servizi Fitosanitari Regionali hanno la competenza della "certificazione" dei materiali di moltiplicazione delle categorie "certificato" e "standard", che costituiscono la quasi totalità della produzione e sono le categorie commercializzate al pubblico; mentre al Servizio Fitosanitario Centrale compete la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle categorie "iniziale" e "base" che costituiscono l'inizio della filiera vivaistica.

Denunce annuali

I vivaisti che intendono moltiplicare i materiali di moltiplicazione della vite, oltre all’iscrizione al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale, devono presentare allo stesso Servizio Fitosanitario Regionale in cui ricadono i campi di prelievo e produzione una denuncia annuale di produzione al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione.

I materiali di moltiplicazione della vite possono infatti essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l'identità varietale e clonale, nonché l'assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l'utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Le ditte sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione.

Presentazione-denuncia

Dal 2021, per la presentazione della denuncia annuale di produzione, è obbligatorio utilizzare la nuova piattaforma Vivai Vite (https://vivaivite.regione.fvg.it/vivaivite/ ).

Il sistema gestirà tutto il procedimento amministrativo, dall’acquisizione della denuncia, ai controlli, fino al rilascio dell’autorizzazione (subordinatamente al pagamento della tariffa).

L’accesso avverrà solo con autenticazione a mezzo SPID.

Tutti i vivaisti, dovranno quindi munirsi di SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. SPID è gratuito, e lo sarà sempre.

All’indirizzo https://www.spid.gov.it/ è possibile trovare informazioni sul servizio e sulla modalità di attivazione. 

Ogni vivaista ritroverà già inseriti tutti i propri campi di piante madre presenti nella passata annata vivaistica e dovrà, inserire oltre ad eventuali nuovi campi dati relativi alle marze prelevate da ogni campo, le cessioni e le barbatelle impiantate.

La denuncia di produzione per i materiali in campo è unica e deve essere presentata dal 1 al 30 giugno con possibilità di rettifiche successive.

Per i materiali in vaso possono essere presentate più denunce di produzione per stagione, le denunce dei vasetti possono essere presentate dal 1° aprile

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021, n° 16, Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Decreto 31 marzo 2022, n. 148827, recante le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16

Decreto 5 giugno 2020 - Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332, recante le modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25, comma 2, e 30, comma 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l’identità varietale e clonale, nonché l’assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l’utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Fino all’adozione di tutti i provvedimenti attuativi previsti da suddetto decreto (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto) continuano però a trovare applicazione le disposizioni previgenti (Art. 38 D.Lgs. 16). 

I Servizi Fitosanitari Regionali hanno la competenza della "certificazione" dei materiali di moltiplicazione delle categorie "certificato" e "standard", che costituiscono la quasi totalità della produzione e sono le categorie commercializzate al pubblico; mentre al Servizio Fitosanitario Centrale compete la certificazione dei materiali di moltiplicazione delle categorie "iniziale" e "base" che costituiscono l'inizio della filiera vivaistica.

Denunce annuali

I vivaisti che intendono moltiplicare i materiali di moltiplicazione della vite, oltre all’iscrizione al RUOP presso il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale, devono presentare allo stesso Servizio Fitosanitario Regionale in cui ricadono i campi di prelievo e produzione una denuncia annuale di produzione al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione.

I materiali di moltiplicazione della vite possono infatti essere commercializzati solamente dopo essere state sottoposti ad una ispezione ufficiale che abbia accertato l'identità varietale e clonale, nonché l'assenza o la minima presenza di organismi nocivi che compromettono l'utilizzo ottimale dei materiali di moltiplicazione.

Le ditte sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione.

Presentazione-denuncia

Dal 2021, per la presentazione della denuncia annuale di produzione, è obbligatorio utilizzare la nuova piattaforma Vivai Vite (https://vivaivite.regione.fvg.it/vivaivite/ ).

Il sistema gestirà tutto il procedimento amministrativo, dall’acquisizione della denuncia, ai controlli, fino al rilascio dell’autorizzazione (subordinatamente al pagamento della tariffa).

L’accesso avverrà solo con autenticazione a mezzo SPID.

Tutti i vivaisti, dovranno quindi munirsi di SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. SPID è gratuito, e lo sarà sempre.

All’indirizzo https://www.spid.gov.it/ è possibile trovare informazioni sul servizio e sulla modalità di attivazione. 

Ogni vivaista ritroverà già inseriti tutti i propri campi di piante madre presenti nella passata annata vivaistica e dovrà, inserire oltre ad eventuali nuovi campi dati relativi alle marze prelevate da ogni campo, le cessioni e le barbatelle impiantate.

La denuncia di produzione per i materiali in campo è unica e deve essere presentata dal 1 al 30 giugno con possibilità di rettifiche successive.

Per i materiali in vaso possono essere presentate più denunce di produzione per stagione, le denunce dei vasetti possono essere presentate dal 1° aprile

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021, n° 16, Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Decreto 31 marzo 2022, n. 148827, recante le modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16

Decreto 5 giugno 2020 - Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

Decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332, recante le modalità di controllo ufficiale e vigilanza agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, nonché ai materiali di moltiplicazione della vite, in applicazione degli articoli 24, comma 2, 25, comma 2, e 30, comma 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16