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Terbutilazina

Nuove disposizioni per l’impiego della sostanza attiva Terbutilazina (TBZ)

La Commissione UE ha adottato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/824 che modifica l’allegato, parte B, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 540/2011 e l’allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 820/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Terbutilazina.

Alla luce delle nuove disposizioni si evidenzia che:

  • i prodotti fitosanitari contenenti di TBZ possono essere impiegati una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento;
  • nelle aree definite vulnerabili ai sensi del D.L.vo 152/2006, TBZ può essere impiegata ogni 3 anni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina;
  • che tutti i prodotti fitosanitari contenenti TBZ devono adeguare l’etichetta entro il 15 settembre 2021 evidenziando quanto riportato ai punti 1 e 2;
  • i prodotti fitosanitari che non riportano in etichetta gli adeguamenti normativi sono revocati dal 15 settembre;
  • la commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca e/o della modifica dell’etichetta, la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentiti fino al 14 dicembre 2021 mentre l’utilizzo finale dei prodotti fitosanitari revocati nonché dei lotti commercializzati antecedentemente al 14 settembre 2021 recanti la precedente etichetta, è consentito non oltre la data del 14 giugno 2022.

Considerato quindi che fino al 14 giugno 2022 è possibile l’utilizzo dei prodotti fitosanitari per i quali non è stata adeguata l’etichetta in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/824 la misura di applicare il prodotto ogni tre anni sullo stesso appezzamento si applica a partire dal 14 giugno 2022.

 

Informazioni e contatti

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Comunicato del Ministero della Salute_Terbutilazina

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