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Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione

Il Consiglio Tecnico Scientifico ha emanato specifiche linee guida inerenti la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

La tutela della salute pubblica è, infatti, uno degli aspetti fondamentali individuati dal Legislatore.

La mitigazione del rischio connesso all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in queste specifiche aree prevede infatti: il corretto uso dei prodotti, il ricorso a mezzi alternativi di lotta, la riduzione delle dosi di impiego e della dispersione nell’ambiente dei prodotti fitosanitari. 

A tal proposito, la Regione Lombardia, attraverso la D.g.r. n. 5836 del 29 dicembre 2021, riporta tutte le indicazioni di riferimento.

Si pubblicano gli allegati 1 e 2 al Verbale del Consiglio Tecnico Scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) nella seduta del 5 luglio 2017 in cui si trovano:

  • La lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili. Questa lista va rettificata, consultando il Database dei prodotti fitosanitari sul sito del Ministero della Salute, in funzione dei prodotti che nel corso degli anni sono stati oggetto di revoca; a titolo esemplificativo non vanno considerati i prodotti IMIDACHEM e TOREADOR (a seguito della revoca di Imidacloprid del 05/01/21), PRO TURF (Revoca del 04/07/17), CENTURIO (Revoca di Clorpirifos etile del 22/1/20).
  • Indicazioni per la corretta applicazione - disposizioni previste al paragrafo A.5.6.2 del PAN per gli operatori professionali in relazione alla classificazione di pericolo dei prodotti fitosanitari da utilizzarsi nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili. Nel documento si ribadisce il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 m dalle predette aree di PF classificati come tossici o molto tossici e/o riportanti in etichettale le frasi di rischio indicate. Tali disposizioni, fatte salve prescrizioni più restrittive delle autorità locali, riducono la distanza minima a 10 m qualora si adottino misure di contenimento della deriva.

In allegato si pubblica Il decreto di modifica e sostituzione dell’Allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali" del 20 novembre 2021.

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