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Vegetali soggetti a controlli

Esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

Gli operatori professionali che intendono esportare piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto, dalla Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV) e dalle norme fitosanitarie dei Paesi terzi importatori, un certificato fitosanitario devono farne richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale tramite CARONTE

Per Paesi terzi si intendono tutti i Paesi che non fanno parte dell’Unione ad eccezione della Svizzera che adotta le stesse regole adottate dai Paesi dell’Unione, ma compresi i Paesi e territori d'oltremare (o PTOM) degli Stati membri dell'Unione europea.

E' stata pubblicata ia procedura per il rilascio dei certificati fitosanitari di esportazione, riesportazione e preesportazione (D.d.s. 16678 del 6 novembre 2024)

 

Informazioni e contatti

Consulta la sezione “Come contattarci

Per poter richiedere i certificati fitosanitari di esportazione gli operatori professionali devono essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP).
Le richieste dei certificati devono essere inoltrate al Servizio Fitosanitario Regionale almeno due giorni lavorativi precedenti alla data di spedizione delle partite di merci attraverso l’applicativo Caronte: https://caronte.ersaflombardia.it/

Gli operatori professionali devono segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale, in sede di compilazione della richiesta del certificato fitosanitario di esportazione, le eventuali dichiarazioni addizionali previste dai Paesi terzi importatori sulla base della propria normativa fitosanitaria.

Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua i controlli ritenuti opportuni sulla spedizione oggetto di esportazione (controllo documentale, controllo di identità e controllo fisico) e se si concludono con esito favorevole provvede a rilasciare il certificato fitosanitario di esportazione.

Per l’emissione dei certificati fitosanitari di esportazione è previsto il pagamento dei diritti obbligatori per controlli all'esportazione cui all’art. 79 del Regolamento (UE) 2017/625 e all’allegato III del Decreto legislativo n. 19/2021 (tariffa fitosanitaria), allegando l’attestazione di pagamento nell’apposita sezione in Caronte.


L’importo della tariffa fitosanitaria viene calcolata direttamente dall’applicativo Caronte.

Per le esportazioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari da un Paese terzo e introdotti nel territorio dell'Unione con un certificato fitosanitario, ove possibile e qualora non sia stato modificato lo stato fitosanitario, può essere rilasciato al posto del certificato fitosanitario di esportazione un certificato fitosanitario di riesportazione.

Le richieste dei certificati fitosanitari di riesportazione devono essere inoltrate al Servizio Fitosanitario Regionale almeno due giorni lavorativi precedenti alla data di spedizione delle partite di merci attraverso l’applicativo Caronte ed è previsto il pagamento dei diritti obbligatori per controlli all'esportazione cui all’art. 79 del Regolamento (UE) 2017/625 e all’allegato III del Decreto legislativo n. 19/2021 (tariffa fitosanitaria).

Per poter emettere il certificato fitosanitario di riesportazione è necessario fornire al Servizio Fitosanitario Regionale il certificato fitosanitario rilasciato dal Paese terzo di origine in originale, oppure una sua copia conforme.

I certificati fitosanitari di pre-esportazione vengono rilasciati dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta dell’operatore professionale nel caso in cui vi sia la necessità di uno scambio di informazioni fitosanitarie tra uno Stato membro in cui le merci sono state coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate e un altro Stato membro da cui le merci vengono esportate verso un Paese terzo per cui viene richiesto l’emissione di un certificato fitosanitario di esportazione.

Il certificato di pre-esportazione certifica la conformità delle merci ai requisiti fitosanitari del Paese terzo importatore e viene rilasciato, su richiesta dell'operatore professionale, dal Servizio Fitosanitario competente in cui le merci sono state coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate.

Il certificato di pre-esportazione accompagna le merci durante lo spostamento nel territorio dell'Unione e può essere rilasciato quando le merci hanno lasciato i siti di produzione dell'operatore professionale, a condizione che siano stati effettuati le ispezioni e, se necessario, il campionamento prima della partenza e siano risultati entrambi conformi.

I certificati di pre-esportazione vanno richiesti al Servizio Fitosanitario Regionale mediante posta PEC: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it.

Per il rilascio dei certificati di pre-esportazione non è al momento previsto il pagamento dei diritti obbligatori per controlli all'esportazione cui all’art. 79 del Regolamento (UE) 2017/625 e all’allegato III del Decreto legislativo n. 19/2021 (tariffa fitosanitaria).

Con l’ultima modifica dell’ordinanza del DEFR e del DATEC sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC; RS 916.201, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è stato revocato il divieto di importazione, produzione e messa in commercio di Cotoneaster, Photinia davidiana e Photinia nussia.

Sono state inoltre delimitate delle «zone a bassa prevalenza» in cui sono in vigore l’obbligo di sorveglianza, notifica e lotta

Resta probabilmente in vigore il divieto di messa in commercio, importazione e vendita di piante appartenenti alla specie Cotoneaster horizontalis considerata specie invasive.

 

Si pubblica in allegato le procedure per il rilascio dei certificati fitosanitari e la normativs Turca di riferimento

Procedure

Documento PDF - 248 KB

Law_2011-28131

Documento PDF - 1,11 MB