Considerate le condizioni climatiche, caratterizzate da copiose precipitazioni e da sbalzi termini, che hanno favorito l’insediamento e lo sviluppo delle patologie fungine, valutate le richieste da parte dei portatori di interesse sul territorio, si ritiene opportuno prevedere una deroga per quanto riguarda l’impiego del rame in viticoltura.
Pertanto, per la sola campagna 2024, il limite di sostanza attiva rameica distribuibile è pari a 5 kg/ha.
La deroga è da intendersi valida per le aziende che aderiscono all’intervento SRA01 del PSP 2023-2027, all’Operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI) e per le imprese che attuano la difesa integrata in ambito OCM ed è valida per tutto il territorio regionale.
Si ricorda che l’impiego dei formulati commerciali deve rispettare le prescrizioni di etichetta
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